|
|
C.M. 23/05/2006 n. 8895
a) Sia la precedente legislazione (decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551) che la nuova (questo comma), lasciano al costruttore dell'impianto (nel caso dei piccoli impianti all'installatore) o al fabbricante dell'apparecchio Ia responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione necessarie per mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le persone e per le cose ed in condizioni di perfetta efficienza.
b) I fabbricanti di apparecchi a gas, in particolare, hanno l'obbligo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 661, di corredare l'apparecchio di istruzioni tecniche per l'installatore e di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatte nella lingua del Paese di commercializzazione, tali da permettere l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Questa documentazione deve essere consegnata al proprietario dell'impianto e da questi conservata diligentemente e consegnata all'eventuale subentrante.
c) Analogamente i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di ap parecchi di riscaldamento diversi da quelli di cui al punto precedente, neIl'ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto ed il dovere di definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o all'utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita I'impianto da loro progettata, costruito, fabbricato o modificato, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste vadano effettuate.
d) Sia la precedente che Ia nuova legislazione prevedono comunque che per la restante parte dell'impianto e per gli apparecchi per i quali non siano disponibili le istruzioni specifiche (nel senso che tale documentazione non è più rintracciabile neppure presso il fabbricante degli apparecchi, come talvolta succede) si debba far riferimento alle norme UNI e CEI applicabili, norme che debbono naturalmente tener conto prioritariamente alle esigenze di sicurezza.
e) Solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per le operazioni di controllo tecnico (dalle quali può discendere o meno la necessità di un intervento di manutenzione) scadenze temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e salvaguardia del1'ambiente, e non alle esigenze di sicurezza, che sono salvaguardate dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 e suoi decreti attuativi e, per gli impianti a gas, dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1083 leggi sulle quali né la legge 9 gennaio 1991 n. 10, né l'attuale decreto legislativo n. 192/05, potevano o intendevano intervenire.
f) Il decreto legislativo n. 192/05 fissa dei nuovi intervalli massimi, in parte superiori agli analoghi valori fissati dalla legislazione precedente: I. ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla p
otenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; II. ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati; II. ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. I nuovi intervalli massimi richiamati alla lettera f) sono prescritti dal decreto legislativo solo ai fini del contenimento dei consumi energetici e della conseguente salvaguardia dell'ambiente, fini per i quali tale frequenza k più che sufficiente. Un tecnico che interviene su un impianto ai tini del risparmio energetico o del controllo delle emissioni non può trascurare, prioritariamente, di verificare se l'impianto è e resta in condizioni di funzionare in sicurezza (le notazioni apposte in fondo ai moduli predisposti sono finalizzate a rammentare questa esigenza primaria, nell'interesse sia degli utenti che degli operatori). Le norme sulle verifiche di efficienza fissate prima dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, e suoi decreti attuativi, ed ora dal decreto legislativo n. 192/05, pertanto, hanno svolto, e continueranno a svolgere, un'azione significativa anche in termini di sicurezza degli impianti stessi, ma non sono state emanate per questo fine specifico. Stante il quadro legisIativo sintetizzato ai punti precedenti, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici (qualificati ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46), nell'ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto-dovere di definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, con quale frequenza queste vadano effettuate e quale sia la prossima scadenza. Solo nell'ipotesi che l'intervallo di tempo consentito dalle considerazioni di sicurezza superasse i limiti fissati dalla legge per fini di efficienza energetica scatterebbe l'obbligo di verifica anticipata del rendimento energetico. Gli utenti finali dovrebbero conservare la documentazione tecnica di corredo al loro impianto o, nel caso non fosse stata loro consegnata o fosse andata smarrita, dovrebbero rivolgersi ai fabbricanti o importatori degli apparecchi per ottenerne copia. Comma 3 Il comma considera anche le centrali alimentate a combustibili solidi, come affermazione di principio. In realtà, il rimando al decreto deI Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 660, per i generatori ad acqua calda ed all'allegato E del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, per quelli ad aria calda, ne circoscrive l'applicazione ai combustibili liquidi e gassosi, non essendo fissata negli altri casi una soglia di rendimento minima, ne lc norme tecniche di riferimento operativo. Successivi decreti o le norme regionali potranno ampliare l'ambito di applicazione, fissando soglie di riferimento e modalità operative. Il comma si riferisce alle operazioni "di controllo e manutenzione sui genera tori di calore" presupponendo quindi che si tratti di operazioni che prevedono necessariamente l'intervento di un tecnico qualificato e non di operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere svolte anche dall' utente sulla base delle istruzioni predisposte dal fabbricante del l'apparecchio. Laddove si renda necessario l'intervento di un tecnico qualificato su un generatore di calore, sembra ragionevole pensare che uno dei primi controlli da fare riguardi la correttezza della combustione, cioè il rendimento. Laddove, per ipotesi estrema, si verifichi una piccola perdita di acqua, pochi giorni dopo uri controllo completo comprensivo di verifica di rendimento, sarebbe contrario quanto meno allo spirito della norma imporre una ulteriore verifica di rendimento, oggettivamente inutile. Commi 4, 5 e 6 I livelli minimi di rendimento di combustione riportati nell'allegato H del decreto legislativo n. 192/05 sono validi soltanto per le verifiche effettuate sui generatori di calore installati a partire dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Per quelli installati precedentemente valgono i valori riportati all'articolo 11 comma 14 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 e successive modificazioni, e relativo allegato E. Comma 13 A noma di questo comma, le delibere e le convenzioni risalenti agli anni passati che sono alla base delle attività di accertamento e ispezione attualmente in corso costituiscano presupposto per completare le attività secondo le normative preesistenti, fino alla scadenza prevista dalle convenzioni medesime, ma comunque non oltre il biennio previsto dal comma medesimo. E' rimessa quindi alla discrezionalità dell'amministrazione locale la valutazione della possibilità di tenere conto delle nuoce nome nella fase attuativa sul campo. Tuttavia, le nuove nome vanno comunque attentamente considerate in caso di eventuali contestazioni che possano preludere (secondo la vecchia normativa, ma non secondo la nuova) a provvedimenti sanzionatori. Per accertamento si intende l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto a verificare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti, mentre per ispezione si intende l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte presso gli impianti da parte di tecnici qualificati. Nell'ambito dell'accertamento si comprende l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione di avvenuta manutenzione degli stessi. La dichiarazione deve C.M. 23/05/2006 n.8895 - Modalità applicative del D.Lvo 195/05 sul rendimento energetico nell’edilizia. essere redatta nel rispetto di quanto previsto ai commi 9 e 10 dell'allegato L. Eventuali problematiche che dovessero sorgere, in relazione alle diverse scadenze temporali previste per la manutenzione degli impianti temici dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, possono essere risolte attraverso le correnti comunicazioni organizzative con i cittadini. A titolo esemplificativo si precisa che, secondo il nuovo quadro legislativo, il cittadino che dispone di una caldaia uni familiare di tipo C installata l’anno scorso, per la quale il fabbricante ha prescritto l'effettuazione della manutenzione dopo tre anni di utilizzo e l'installatore, all'atto del primo avviamento, ha provveduto alla verifica del rendimento di combustione in opera, può attendere ancora due anni prima di provvedere a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione. ivi compreso il controllo di rendimento. Tuttavia, se l'amministrazione locale competente ha deciso, nell'ambito della sua autonomia, di imporre ai cittadini l'invio di un'autocertificazione con frequenza annuale (la normativa previgente al decreto legislativo n. 192/05 prevedeva per le verifiche degli enti locali una "cadenza almeno biennale"), e se l'Amministrazione locale medesima non ritiene di modificare tale sua decisione alla luce della nuova normativa, il cittadino in questione è tenuto ad autocertificare anche quest'anno e l'anno prossimi che il proprio impianto è in regola, ma lo può fare sulla base del controllo effettuato in sede di primo avviamento, senza necessità di sottoporre l'impianto ad ulteriori, inutili controlli tecnici. Il cittadino dovrà in sostanza pagare solo il ticket del bollino per l'autocertificazione ed inviare all'amministrazione locale, o all'ente da questa incaricato, copia del referto tecnico di primo avviamento e della parte del libretto di uso e manutenzione in cui il fabbricante fissa la frequenza dei controlli tecnici. Entrata in vigore del decreto legislativo Il decreto legislativo è entrato in vigore l’8 ottobre 2003 (corrispondente al decorso di quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, c.d. vacatio legis), non essendo stato previsto un termine diverso ne1 suo corpo. La clausola di cedevolezza (articolo 17 del decreto legislativo n. 192/05) ne fa cessare l'efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di eventuali provvedimenti di competenza delle regioni e province autonome, ovviamente limitatamente al territorio di competenza e per le parti in contrasto. La presente circolare, pubblicata nel sito del Ministero dello sviluppo economico, ha valore dalla data di pubblicazione.
Pagina 3/3 - pagine: [1] [2] [3]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|